Share Trattamento Previdenziale.
ÂÂ
E' possibile tramite la legge 151/2001 far valere, ai soli fini contributivi, il periodo di astensione obbligatoria, corrispondente a 3 mesi prima e 2 mesi dopo il parto, anche per le maternitàavvenute prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
Occorre presentare la domanda di seguito allegata e la condizione richiesta è di possedere, all’atto della domanda, un anzianitàcontributiva di almeno 5 anni.
ÂÂ
Per gli ulteriori 6 mesi di congedo parentale facoltativo il diritto alla contribuzione è a titolo oneroso, la lavoratrice ha facoltàdi richiederlo ma saràtenuta a versare per proprio conto la quota contributiva. L'accettazione, una volta comunicato l'importo, è facoltativa.
ÂÂ
Il diritto è esteso anche alle colleghe in pensione.
Domanda relativa all'asntensione obbligatoria
Domanda relativa all'astensione facoltativa (a Titolo Oneroso)
ÂÂ
Congedi Parentali.
ÂÂ
A tutela della Maternità, come previsto dall'art. 32 del Testo Unico (DL 151/2001) e come recepito dal CCNL in vigore, la Lavoratrice ha diritto, nei primi otto anni di vita del bambino a 6 mesi di aspettativa retribuita.
ÂÂ
Se l'aspettativa e richiesta entro i primi tre anni di vita del bambino è concessa un indennitàpari all'80% della retribuzione per i primi 2 mesi.
ÂÂ
I restanti periodi (4 mesi) e comunque tutti quelli fruiti dopo il 3° anno di vita del bambino l'indennitàcorrisposta è pari al 30% della retribuzione.
ÂÂ
In tali periodi è possibile richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto (TFR) ad integrazione dello stipendio, percependo in tal modo lo stipendio per intero.
ÂÂ
Per usufruire di questa possibilitàè necessario un periodo di anzianitàcontributiva di almeno 8 anni (sono calcolati anche i periodi lavorativi svolti presso Poste Italiane SpA con contratti a tempo determinato).
ÂÂ
Resta fermo il limite del 70% del TFR accumulato.
ÂÂ
Se l'aspettativa è fruita in maniera frazionata, è possibile richiedere l'anticipazione più volte.
ÂÂ
Per la richiesta è sufficiente inoltrare copia della richiesta di aspettativa giàconsegnata al datore di lavoro insieme alla richiesta di anticipazione del TFR.
ÂÂ
L'aspettativa è concessa ad entrambi i genitori, anche quando uno dei due non ne ha diritto.
ÂÂ
Qualora entrambi i genitori intendano fruire dei periodi di aspettativa il limite complessivo non può superare i 10 mesi.
ÂÂ
L'anticipazione è corrisposta, qualora richiesta per tempo (entro il 14 del mese), unitamente alla retribuzione relativa al mese in cui è stata effettuata la richiesta. |