| Revoca di uno sciopero precedentemente proclamato |
| La revoca,(la sospensione, o il rinvio…) va SEMPRE notificata alla ‘Commissione’ tenendo presente che deve avvenire di norma NON meno di 5 (cinque) giorni prima della data prevista per lo sciopero. Nel caso in cui, seppur con un numero inferiore di giorni, sia intervenuto un accordo fra le parti, ovvero a seguito di una richiesta/intervento della Commissione stessa o della autorita’ competente ad emanare la ordinanza di precettazione è comunque possibile revocare precisandone le motivazioni. |
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